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Cosa prevede la Normativa Nazionale sul Radon nel 2021 (D.Lgs.101/2020 del 27/08/2020)- in 5 minuti
5 minutes Posted Mar 15, 2021 at 12:00 pm.
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Il 27 agosto 2020 è entrata in vigore la nuova Normativa Nazionale sul gas Radon, il D.Lgs. 101/2020, che modifica integralmente tutta la Legislazione precedente. Perché interessarsene?  Ci sono 2 motivi: da un lato ci sono nuovi obblighi per esercenti e per proprietari di immobili e dall'altro c'è maggiore tutela per la popolazione e per i lavoratori. I limiti tollerati di concentrazioni di gas Radon sono stati abbassati ed è stata introdotta la misurazione. obbligatoria anche al piano terra, con una frequenza di una misura ogni 8 anni. Questo sia per le abitazioni e sia per i luoghi di lavoro.   Il D.Lgs. 101/2020 tratta di radiazioni ionizzanti, deriva dalla Direttiva 2013/59/Euratom e abroga gran parte della Legislazione precedente.  Il Radon viene affrontato nel Titolo IV, Capo I e nell'Allegato 2.  In particolare, all'art. 10 si prevede che entro il 27 agosto 2021 sia in vigore il Piano nazionale d’azione per il Radon. Preciso che alla data di registrazione di questo video non è ancora stato emesso e non si conosce la data certa di quando sarà effettivamente adottato.  E' particolarmente importante il Piano nazionale per 2 motivi: 1) il primo è perché stabilirà le aree dove è obbligatoria la misura al piano terra, per tutti i luoghi di lavoro e per tutte le abitazioni. 2) secondo, perché a seguito dell'art. 11, a partire dalla data di entrata in vigore scattano 2 anni di tempo per le Regioni per adeguarsi e procedere e far procedere obbligatoriamente alle misurazioni programmate.  Chi e dove devono essere fatte queste misurazioni? Secondo l'art. 16, le devono fare gli esercenti attività di: a) tutti i luoghi di lavoro sotterranei e di stazioni termali b) i luoghi di lavoro seminterrati o al piano terra, però, limitatamente alle aree definite a rischio dal Piano Nazionale. Secondo l'art. 19 le devono fare i proprietari di abitazioni, con almeno un locale a piano terra o seminterrato o interrato, però, limitatamente alle aree definite a rischio dal Piano Nazionale.  Chi materialmente procederà alle misure? Secondo l'art. 155 li faranno i servizi di dosimetria con riconoscimento ottenuto da istituti precedentemente abiliti. E' una definizione molto generica, ma così è riportato nel Decreto.  Ogni quanto si devono ripetere queste misurazioni? Secondo l'art. 17 ogni 8 anni. Inoltre, si devono poi ripetere in caso di ristrutturazione o interventi di miglioramento dell'isolamento termico.  Quali sono i limiti? In passato per i luoghi di lavoro il limite era di 500 Bq/m3. Ora, a seguito dell'art.12 sia per le abitazioni e sia i luoghi di lavoro si passa al limite di 300 Bq/m3. Dal 1 gennaio 2025, per i nuovi edifici, il limite è invece di 200 Bq/m3.  Cosa succede  se si superano i limiti? Occorre procedere alla bonifica e poi ad una nuova misurazione annuale. Secondo l'art.17, nel caso dei luoghi di lavoro occorre incaricare un tecnico che abbia i requisiti espressi nell'Allegato II. In sintesi deve essere un ingegnere oppure un architetto o un geometra e deve avere seguito un particolare corso abilitante.

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